Sorveglianza Sanitaria

ART. 41

(modificato dall’articolo 26 del decreto legislativo 106/09 – ndr)
(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)

La Sorveglianza Sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008, è un insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria, nei casi espressamente previsti dall’attuale normativa, è obbligatoria; il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente e metterlo nelle condizioni di svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che, a loro volta, devono obbligatoriamente sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti che il medico ritiene opportuni.

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende:

  • Visita medica preventiva
    intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
  • Visita medica periodica
    per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Visita medica su richiesta del lavoratore
    qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
    nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Visita per cambio mansione
    serve a verificare l’idoneità alla nuova mansione cui il lavoratore è stato assegnato, dovendo valutare eventuali nuovi – o diversi – rischi, che la nuova mansione comporta
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro
    a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.
Le spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono a carico del datore di lavoro.

Il medico competente elabora il protocollo sanitario in cui, in base al rischio professionale individuato dal Documento di Valutazione dei Rischi, indica la periodicità delle visite mediche e degli esami integrativi.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, e predisposta su formato cartaceo o informatizzato. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:

  • idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea- vanno precisati i limiti temporali di validità
  • inidoneità permanente

Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro.

La nomina di più medici competenti

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

I ruoli del MC Coordinatore:
  • Organizzativo, garantire omogeneità di comportamento dei vari medici competenti
  • Funzione di sintesi – nella collaborazione alla valutazione dei rischi – nella stesura del protocollo sanitario
  • Riferimento tecnico-scientifico nei confronti dei singoli medici competenti per la gestione di casi complessi.
È opportuno che i compiti:
  1. siano delineati, anche contrattualmente, all’interno dei rapporti fra datore di lavoro e medico competente coordinatore
  2. siano esplicitati nel documento di valutazione dei rischi
  3. vengano formalmente comunicati a tutti gli altri medici competenti

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